Ambiente

Ambiente

23 Febbraio 2021

Il settore industriale è sempre più interessato al rischio ambientale, ma spesso la valutazione dei rischi e delle potenzialità dei danni da inquinamento ambientale non è svolta in maniera corretta quando non addirittura completamente trascurata.
In particolare, il tema della responsabilità ambientale riguarda non solo le attività considerate comunemente a rischio inquinamento (industrie chimiche, petrolifere, metalmeccaniche o tutto il settore rifiuti), ma gran parte delle attività industriali come le aziende alimentari, quelle agricole, i depositi e la logistica, senza dimenticare le attività presso terzi, quali il settore delle costruzioni o quello delle bonifiche ambientali”.
La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:
 
Inquinamento ambientale
Ai sensi dell'art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000,chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 
Disastro ambientale
la reclusione da cinque a quindici anni
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
 
Impedimento del controllo
L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
 
Omessa bonifica
L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

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